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Le Attività
Corsi riconosciuti
I corsi NAM di canto (Tecniche di Canto Moderno), strumento (Strumentista Esecutore di Musica Moderna) e di fonico-tecnico del suono (Fonico di Studio di Registrazione) godono di un riconoscimento legale da parte della Regione Lombardia secondo art. 27 l.r. 95/80. Ciò significa che NAM progetta e gestisce interamente i corsi in osservanza delle regole vigenti della Regione stessa. In pratica la Regione Lombardia, supportata dalla Provincia di Milano, riconosce che i corsi NAM sono strutturati e gestiti secondo una moderna didattica e elevati criteri di qualità, in termini di programmi scolastici, strutture, sede, attrezzature, docenti. Inoltre la Regione riconosce la figura professionale indicata nel titolo del corso (cantante, strumentista, fonico) in quanto trattasi di settori con effettiva richiesta di professionalità e con reali sbocchi lavorativi. Il titolo di studio rilasciato al termine di corsi è un Attestato di Specializzazione Professionale. Benché rilasciato in Lombardia, questo attestato ha valore in ambito nazionale (Italia) e comunitario (Unione Europea). Ogni corso è riconosciuto per una annualità. Alcuni di questi sono preceduti da uno o più anni di corso che non godono dello stesso riconoscimento, ma hanno lo scopo di portare l'allievo al raggiungimento della preparazione prevista per frequentare e terminare con successo il corso e ottenere così il titolo di studio.
Qui di seguito il testo dell'art. 27 – l.r. 95/80 Art. 27.
- Riconoscimento dei corsi
1. La regione, a richiesta degli interessati, puo' riconoscere i corsi di formazione professionale svolti da enti, scuole, imprese operanti nell' ambito regionale, purche': a) sia accertata l' idoneita' ambientale e tecnica delle strutture, delle attrezzature didattiche e del personale addetto; b) siano svolti programmi conformi agli indirizzi della programmazione didattica regionale o comunque approvati dalla regione; c) la regione sia ammessa al controllo tecnico didattico sulla attivita' svolta;d) i corsi non siano in contrasto con le finalita' e gli obiettivi previsti dai piani della formazione professionale.
2. Il riconoscimento si riferisce esclusivamente ai singoli corsi e non si estende alla istituzione promotrice dei corsi stessi. 3. Gli allievi dei corsi riconosciuti sono ammessi a sostenere le prove finali di cui all' art. 19.
4. Col superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione rilasciati dalle singole scuole e vistati dall' assessore regionale all' istruzione e formazione professionale con la stessa validita' degli attestati di cui al primo comma dell' art 21.
5. Il riconoscimento dei corsi non da' diritto ad alcun contributo da parte della regione, ne' costituisce titolo preferenziale per il suo ottenimento.
6. La regione puo' altresì riconoscere iniziativa di orientamento professionale, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti a) e c), proposte da enti, scuole o altre istituzioni dotate di idonee strutture